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Sono state introdotte delle modifiche significative in materia di proroghe per i titoli edilizi (D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024 e successivo Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202.)
In particolare, l'art. 4 quater del D.L. 181/2023 prevedeva un'ulteriore estensione dei termini, portando da 2 anni a 30 mesi la durata della proroga per il termine di inizio e di fine lavori, in riferimento a quanto già stabilito dall’art. 10 septies del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022. Successivamente il Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 ha previsto la modifica dell’art. 10-septies, comma 1, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 estendendo il periodo di proroga da 30 a 36 mesi nonché estendendo il tempo limite per l’attuazione della proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024.
Questa proroga straordinaria può essere richiesta per i seguenti casi:
SCIA
Permesso di costruire
Termine di Inizio lavori
Non è previsto un termine di inizio lavori
1 anno + 36 mesi
dalla data di rilascio del Permesso di costruire
Termine di Fine Lavori
3 anni + 30 mesi
decorrenti dalla data di efficacia della SCIA
3 anni + 36 mesi
dalla data di inizio lavori
La proroga si forma attraverso una richiesta di proroga, di inizio o fine dei lavori, formulata dell'interessato attraverso il portale SUE nella sezione Presentazione Pratiche – Richiesta di proroga inizio lavori o Richiesta di proroga fine lavori, senza necessità di fornire alcuna motivazione. Tuttavia, affinché la proroga possa essere validamente esercitata, è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali:
Queste condizioni garantiscono che la proroga non sia concessa automaticamente, ma solo in presenza di una situazione di conformità e regolarità rispetto alla normativa vigente al momento della comunicazione.
Lo slittamento di 36 mesi è valido anche per i permessi di costruire e per le Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15, comma 2, del Testo unico Edilizia, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o sulla base del DL Semplificazioni del 2020 (art. 10, comma 4 del Dl 76) che, analogamente a quanto poi stabilito dal DL Ucraina, aveva accordato la possibilità di proroga per i permessi di costruire rilasciati entro il 2020. Beneficiano dell’ulteriore proroga anche le Scia e i permessi di costruire che avevano usufruito dei rinvii dei termini arrivati con l’emergenza Covid (art. 103, comma 2 del Dl 18 del 2020).
Per l’estensione della proroga da 30 a 36 mesi va presentata specifica richiesta di ulteriore proroga.
Si rimanda alla lettura integrale del testo dell’art. 10-septies del dl 181/2022 come modificato dall’art. 4-quater dell'Allegato alla Legge 11/2024 e successivamente modificato Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, per una maggiore chiarezza e comprensione della nuova normativa